14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5703 del 18 aprile 2001
Testo massima n. 1
Il divieto posto dall’art. 345 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 52 legge 1990/353, non opera nel caso di nuova eccezione basata su fatto sopravvenuto dopo lo scadere del termine per la sua deducibilità in primo grado; l’insussistenza, nel precedente grado di giudizio, del fatto storico, che ha reso impossibile la deducibilità dell’eccezione, non viola, infatti, l’esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l’eccezione di giudicato esterno sul presupposto che esso si era formato su sentenza resa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado ].
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