14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1287 del 1 febbraio 2002
Testo massima n. 1
Proposta opposizione a decreto ingiuntivo emanato su istanza di un istituto di credito contestando la misura degli interessi richiesti dalla banca, non costituisce eccezione nuova preclusa in grado d’appello la contestazione del criterio di computo degli interessi per il periodo successivo alla chiusura del conto; trattasi, infatti, di un difesa già proposta in primo grado, la cui specificazione non dà luogo a inammissibilità del ricorso, perché inerente alla domanda di ingiunzione, che, quanto agli interessi, era stata contestata in modo globale e quindi sia per quelli maturati durante che per quelli calcolati dopo la chiusura del rapporto.
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