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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12417 del 7 luglio 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12417 del 7 luglio 2004

Testo massima n. 1

Le nuove eccezioni, al pari delle nuove domande, non possono trovare ingresso in appello [ art. 345 c.p.c. novellato ]; se prospettate, la relativa preclusione è rilevabile d’ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità, in considerazione della natura pubblicistica del divieto, a meno che non si sia formato il giudicato sul punto.

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