Cass. civ. n. 12417 del 7 luglio 2004

Testo massima n. 1


Le nuove eccezioni, al pari delle nuove domande, non possono trovare ingresso in appello (art. 345 c.p.c. novellato); se prospettate, la relativa preclusione è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità, in considerazione della natura pubblicistica del divieto, a meno che non si sia formato il giudicato sul punto.

Normativa correlata