Cass. civ. n. 27906 del 21 dicembre 2011

Testo massima n. 1


L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie in sede di appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva l'eccezione ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire.

Testo massima n. 2


La sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei coobbligati in solido, se passata in giudicato, può acquistare efficacia nei confronti degli altri condebitori solo se questi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali), mentre è escluso che tale efficacia extrasoggettiva del giudicato possa essere rilevata d'ufficio.

Normativa correlata