Cass. civ. n. 17227 del 9 ottobre 2012

Testo massima n. 1


Nel giudizio in appello, la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che la domanda oltre a non implicare la violazione del divieto di domande nuove, sancito dall'art. 345 c.p.c., può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

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