14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10168 del 26 maggio 2004
Testo massima n. 1
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile nel giudizio di appello a norma dell’art. 345 c.p.c., in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un’unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti «eterodeterminati» [ per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità ], e l’attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso [ indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito ], così mutando l’originario petitum ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica [ proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche il riconoscimento della utilitas della prestazione ], che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale.
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