14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22494 del 26 ottobre 2007
Posted at 17:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
È nuova, come tale inammissibile in appello, la domanda — nella specie in tale grado proposta con la formula «anche o alternativamente» — di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita di un immobile [ art. 2932 c.c. ], a fronte delle conclusioni avanzate in primo grado di accertamento dell’avvenuto trasferimento dell’immobile per effetto dell’esercizio del diritto convenzionale di riscatto, essendo le due domande difformi nel petitum e nella causa petendi.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]