14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8564 del 29 maggio 2012
Testo massima n. 1
Costituisce mutamento inammissibile della domanda invocare in primo grado l’esistenza d’un contratto preliminare e chiederne l’esecuzione in forma specifica, e qualificare, invece, in appello quel contratto non come preliminare, ma come patto di opzione e invocare l’accertamento dell’avvenuto trasferimento del bene per effetto dell’esercizio del relativo diritto.
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Testo massima n. 2
Se nel corso del giudizio di primo grado venga concesso il sequestro giudiziario di un bene immobile, ed in grado di appello venga dichiarata l’inesistenza del diritto a cautela del quale il sequestro era preordinato, la misura cautelare perde efficacia “ipso iure”, ai sensi dell’art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., senza necessità di alcuna pronuncia espressa, mentre gli eventuali provvedimenti conseguenti alla cessazione dell’efficacia del sequestro, ivi comprese le statuizioni sulle spese di custodia, sono devolute al giudice che ha concesso la misura.
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