14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9514 del 20 aprile 2007
Testo massima n. 1
La richiesta nell’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello di adottare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, il più alto parametro, costituito dal reddito di un perito chimico, rispetto al parametro del triplo della pensione sociale già adottato dalla sentenza di primo grado, prima ancora di costituire una mutatio libelli [ introducendo nel giudizio un elemento di fatto che, pur esistendo al momento della domanda, non era stato introdotto nel giudizio di primo grado, con conseguente violazione dell’articolo 345 c.p.c., anche nella vecchia formulazione ], costituisce una violazione del principio devolutivo nel giudizio di appello e delle modalità con cui esso si attua in merito alle statuizioni del giudice di primo grado.
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