Cass. civ. n. 4591 del 22 febbraio 2008

Testo massima n. 1


La domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (in virtù dell'art. 2051 c.c.) deve essere considerata, dal giudice d'appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Pertanto, allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l'accesso dei ladri all'immobile della ricorrente danneggiata), l'invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d'appello.

Normativa correlata