14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4591 del 22 febbraio 2008
Testo massima n. 1
La domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia [ in virtù dell’art. 2051 c.c. ] deve essere considerata, dal giudice d’appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito [ ai sensi dell’art. 2043 c.c. ] solo nel caso in cui essa implichi l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Pertanto, allorquando, invece, sin dall’atto introduttivo della causa l’attore abbia riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa [ nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l’accesso dei ladri all’immobile della ricorrente danneggiata ], l’invocazione della speciale responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d’appello.
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