14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9239 del 17 aprile 2013
Posted at 17:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non costituisce domanda nuova, ai fini di cui all’art. 345 cod. proc. civ., la proposizione per la prima volta in appello della domanda di corresponsione dell’indennizzo ex art. 2045 cod. civ., quando l’appellante abbia proposto in primo grado domanda di risarcimento del danno, dovendo la prima ritenersi implicita nella seconda, tanto che il giudice può provvedere su di essa persino “ex officio”.
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