14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5897 del 7 luglio 1987
Testo massima n. 1
In tema di istituzione di erede o di legatario, se la persona o le persone favorite non sono in alcun modo determinabili, la nullità della disposizione a norma dell’art. 628 c.c. non trova deroga nelle norme di cui agli artt. 629 [ disposizioni a favore dell’anima ] e 630 [ disposizioni a favore dei poveri ] c.c. che non costituiscono eccezioni al principio enunciato dall’art. 628 ma hanno valore integrativo o suppletivo; con la conseguenza che non è vietato all’interprete applicare il principio enunciato all’art. 628 [ che la determinabilità della persona favorita, raggiungibile con i mezzi ermeneutici consentiti per i testamenti, impedisce la declaratoria di nullità ] anche ad ipotesi che abbiano con quelle contemplate dagli artt. 629 e 630 una qualche somiglianza. [ Nella specie la Corte Suprema in base all’enunciato principio ha confermato la decisione del merito con cui era stata ritenuta valida la disposizione del de cuius che lasciava i suoi buoni fruttiferi, postali e bancari «alle opere missionarie», poiché anche sulla base delle norme di diritto canonico l’ente istituito era individuabile nella Sacra congregazione propaganda fede ].
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