14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20217 del 16 novembre 2012
Posted at 17:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
La domanda di liquidazione dei compensi per una prestazione di lavoro autonomo, secondo i criteri sussidiari previsti dall’art. 2233 c.c., non modifica i presupposti di fatto e l’oggetto della domanda di liquidazione del compenso originariamente proposta per la medesima prestazione con esclusivo riferimento alla tariffa professionale, ma solo il profilo giuridico o, più propriamente, il quadro normativo di riferimento della domanda e, pertanto, può essere proposta anche in appello.
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