14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 464 del 17 gennaio 2002
Testo massima n. 1
Il mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado [ si è, pertanto, escluso, da parte del S.C., che, in tema di procedimento tributario, tale mutamento fosse legittimamente ravvisabile nell’ipotesi in cui, a fondamento del petitum della domanda, sia originariamente dedotta, da parte dell’amministrazione finanziaria, l’omessa autofatturazione di operazioni imponibili, e, successivamente, la tardiva autofatturazione delle medesime operazioni ].
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