14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15408 del 15 ottobre 2003
Testo massima n. 1
Si ha domanda nuova — inammissibile in appello — per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contradditorio. Pertanto, in fattispecie concernente la cessione a riscatto di un alloggio dell’ex Governo alleato di Trieste, non si ha domanda nuova allorché — fermi tra il primo ed il secondo grado del processo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad essi ancorate [ posizione giuridica del precedente assegnatario, decesso di quest’ultimo, qualità ereditaria dell’attore, diritto al trasferimento ] — l’attore si sia limitato, in appello, a dedurre di non voler far valere un diritto ereditario [ subentro al de cuius nella proprietà dell’immobile già riscattato ], ma di esercitare il riscatto come diritto proprio, atteso che tale circostanza non introduce un nuovo tema d’indagine rispetto a quelli già allegati in primo grado, ma involge una questione di qualificazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]