14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26905 del 10 novembre 2008
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 345 c.p.c. si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto ricorrere una emendatio libelli nell’ipotesi di deduzione in appello dell’inesistenza di un contratto di apertura di credito e non più soltanto genericamente di una convenzione di fido, non essendovi mutamento della domanda originaria volta all’accertamento dell’inesistenza del contratto di finanziamento ].
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