Cass. civ. n. 1116 del 24 gennaio 2003

Testo massima n. 1


La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma n. 7, c.p.c., deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, se questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullità, indicando le ragioni del vizio, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.

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