Cass. civ. n. 15303 del 5 luglio 2006
Testo massima n. 1
Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata e che la stessa non è comunque presente tra gli atti di causa, è tenuto, ai sensi dell'art. 347, secondo comma, c.p.c., a dichiarare l'improcedibilità dell'appello, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al deposito.