Cass. civ. n. 27536 del 10 dicembre 2013
Testo massima n. 1
L'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.