14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4035 del 21 febbraio 2007
Testo massima n. 1
L’erronea indicazione nell’atto di appello della data di nascita della parte appellata non determina la configurazione di un valido motivo di nullità o addirittura di inesistenza dell’atto stesso e della relativa notificazione trattandosi di una mera inesattezza che non comporta né l’impossibilità di individuare la parte citata nel giudizio di secondo grado e destinataria della notifica, né la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale parte. [ Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso, rilevando che i destinatari dell’atto di appello risultavano ben individuati con precisazione del nome e del cognome oltre che con l’indicazione dell’esatto domicilio, puntualizzando, altresì, che l’identificazione con certezza delle parti appellate aveva trovato ulteriore conferma nella circostanza che l’atto di appello era stato consegnato a persone che avevano accettato il ritiro del documento senza frapporre alcuna eccezione circa l’individuazione dei soggetti destinatari della notificazione ].
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