Cass. civ. n. 10025 del 24 aprile 2013

Testo massima n. 1


L'atto di citazione in appello è nullo qualora vi sia contrasto tra l'intestazione del gravame (indicante quale giudice il tribunale) e la "conventio in ius" (contenente l'invito a comparire davanti alla corte d'appello), ciò determinando assoluta incertezza sul giudice effettivamente adìto.

Normativa correlata