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Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 10025 del 24 aprile 2013

Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 10025 del 24 aprile 2013

Testo massima n. 1

L’atto di citazione in appello è nullo qualora vi sia contrasto tra l’intestazione del gravame [ indicante quale giudice il tribunale ] e la “conventio in ius” [ contenente l’invito a comparire davanti alla corte d’appello ], ciò determinando assoluta incertezza sul giudice effettivamente adìto.

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