14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 10440 del 6 maggio 2013
Testo massima n. 1
L’inammissibilità dell’appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327, primo comma, c.p.c. [ “ratione temporis” vigente ], è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità; tuttavia, la parte che lamenti il mancato rilievo della tardività, sollecitando il giudice di legittimità a provvedervi nell’esercizio dei propri poteri officiosi, ha l’onere di indicare gli elementi di fatto al cui riguardo richiede la verifica. [ Nella specie, il ricorso è stato rigettato, essendosi la parte limitata ad affermare come, agli atti processuali, non risultasse provata la tempestività dell’appello, sollecitando, quindi, la Corte a ripercorrere in modo esplorativo l’intero sviluppo della attività procedimentale ].
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