14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10725 del 19 settembre 1992
Testo massima n. 1
Contro le sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della L. 5 marzo 1987, n. 74 — ancorché rese in procedimenti anteriormente iniziati — l’appello deve essere proposto non con citazione, ma con ricorso, nel termine di trenta giorni [ art. 325 c.p.c. ] dalla notificazione o, in mancanza di questa, nell’anno dalla pubblicazione della sentenza stessa [ art. 327 c.p.c. ]; mentre, in applicazione del principio di conservazione, la forma della citazione può non escludere l’ammissibilità del gravame solo nel caso di tempestivo deposito del relativo atto in cancelleria.
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