14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3051 del 25 maggio 1979
Testo massima n. 1
Ove sia stato assegnato al convenuto un termine di comparizione minore di quello stabilito dalla legge, l’atto introduttivo del giudizio è nullo e la relativa nullità, se non sia stata sanata con effetti ex nunc dalla costituzione del convenuto, deve essere rilevata di ufficio e si ripercuote sul procedimento e sulla sentenza che lo definisce; ciò vale anche per il giudizio di appello, in virtù del richiamo all’art. 163 c.p.c. da parte dell’art. 342 dello stesso codice. Ne consegue che il termine in oggetto è previsto a tutela esclusiva del convenuto o dell’appellato, in relazione all’esigenza di costoro di predisporre tempestivamente le proprie difese, sicché nessuna questione attinente al termine di comparizione e alla sanzione di nullità per inosservanza del medesimo si pone con riguardo all’attore o all’appellante.
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