14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3583 del 25 marzo 1995
Testo massima n. 1
Non costituisce causa d’inammissibilità dell’atto di appello la indicazione, in questo, da parte del difensore, della procura rilasciata dallo stesso con il medesimo atto, e che risulti essere invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida [ anche per la proposizione dell’appello ] rilasciatagli in primo grado; in quanto dalla descritta errata indicazione della procura non possono farsi derivare conseguenze più gravi di quelle ricollegabili alla totale omissione dell’indicazione della procura medesima nell’atto di appello [ che non costituisce causa di nullità di quest’ultimo atto ].
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