14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10524 del 23 ottobre 1998
Testo massima n. 1
La mancata indicazione della procura nell’atto di citazione in appello non è causa di nullità della citazione stessa, non essendo tale omissione ricompresa tra le violazioni cui, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. [ applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 359 stesso codice ], il legislatore abbia voluto riconnettere la sanzione della nullità dell’atto, e non potendosi tale nullità virtualmente desumere dalla generale disciplina processuale del sistema della invalidità degli atti, poiché, alla stregua del principio di cui all’art. 125, comma 2, c.p.c. [ a mente del quale la procura può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione ], risulta normativamente disciplinata addirittura un’ipotesi in cui non è fatto alcun obbligo di detta indicazione nell’atto di citazione [ prescritta, invece, per il giudizio di cassazione, a pena di inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c. ].
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