14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 696 del 22 gennaio 2002
Testo massima n. 1
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall’atto di appello.
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Testo massima n. 2
L’effetto interruttivo della prescrizione è prodotto anche dalla domanda proposta nel corso di un giudizio di appello [ giacché l’art. 2943, secondo comma, c.c. non richiede che essa sia proposta nel corso di un giudizio di primo grado ] e si protrae, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, c.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza che il suddetto effetto introduttivo interruttivo possa ritenersi escluso a causa dell’inammissibilità della domanda medesima.
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