14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8093 del 28 aprile 2004
Posted at 17:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non subisce deroghe, in seno alle procedure fallimentari, il principio secondo cui l’ambito del giudizio di appello, e la conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunciarsi, è determinato dalle questioni effettivamente devolutegli con gli specifici motivi di impugnazione, oltre che da quelle rilevabili di ufficio che, delle stesse, costituiscano l’antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]