14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11160 del 11 giugno 2004
Posted at 17:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
La argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di gravame, né di censura in sede di legittimità.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]