14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2053 del 29 gennaio 2010
Testo massima n. 1
È ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito [ nella specie, sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado ], è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]