14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3257 del 2 marzo 2012
Testo massima n. 1
Allorquando l’appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello avverso la sentenza definitiva, e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest’ultima, investa effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l’impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, va ritenuta frutto di un errore materiale.
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