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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3325 del 4 giugno 1985

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3325 del 4 giugno 1985

Testo massima n. 1

La dichiarazione di riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva — non avente effetto dispositivo dell’azione ma solo finalità cautelari — può essere effettuata tanto dal procuratore costituito che da altro professionista da quello delegato, in quanto la delegazione professionale, di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 1578 del 1933, conferisce al sostituito delegato i poteri del procuratore costituito. Tale delega deve essere redatta in forma scritta, comportando in caso contrario la nullità peraltro sanabile ove venga eccepita nella prima difesa o istanza successiva davanti al giudice che ha reso la pronuncia non definitiva.

Testo massima n. 2

Non è consentito alla parte che abbia proposto riserva di appello avverso una sentenza non definitiva proporre, revocando la riserva medesima, immediato gravame, il quale va dichiarato inammissibile, come prematuro esercizio del diritto d’impugnazione.

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