14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 212 del 9 gennaio 2007
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione, il termine per la riserva di gravame, a pena di decadenza stabilito dall’art. 340 c.p.c. [ e per il ricorso per cassazione dall’art. 361 c.p.c. ] non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, non può essere prorogato o differito, essendo perciò del tutto irrilevante che la prima udienza sia stata di mero rinvio o di trattazione.
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Testo massima n. 2
Nel sistema di riserva facoltativa d’impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata dichiarazione di riserva o la sua irritualità o tardività producono la decadenza del diritto oggetto della riserva, ma non precludono l’esercizio del potere di impugnazione della sentenza non definitiva, secondo le regole generali.
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