Cass. pen. n. 31179 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per sproporzione - Tutela dei terzi - Art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità ai terzi di buona fede - Acquisizione del bene prima dell’inserimento del reato presupposto nel catalogo ex art. 240-bis, cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.


In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 39201 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 200 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 240 bis
Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Decreto Legge 25/02/2022 num. 13
Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 CORTE COST.
Legge 28/03/2022 num. 25