14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9339 del 10 aprile 2008
Testo massima n. 1
La parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l’onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell’istituto della riserva e dell’impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione, sia perché gli artt. 340, comma 1, e 361, comma 1, c.p.c. non prevedono alcun criterio di collegamento formale o sostanziale tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall’art. 129 disp. att. c.p.c. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del dies a quo per l’impugnazione della sentenza non definitiva, non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva e a fortiori alla sua impugnazione, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l’ordinamento giuridico riconduce quegli effetti.
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