Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18611 del 5 agosto 2013

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18611 del 5 agosto 2013

Testo massima n. 1

Quando l’adempimento, volontario o coattivo, della condanna al pagamento pronunciata in primo grado sia avvenuto in parte prima della proposizione dell’appello e in parte nel corso del giudizio di appello, la domanda di restituzione dell’intero, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, può essere proposta dall’appellante, senza incorrere in decadenza, fino alla precisazione delle conclusioni, atteso che il pagamento parziale non consente di ritenere adempiuta la prestazione della cui restituzione trattasi e considerato che, ipotizzando la necessità di un’autonoma domanda, in altro giudizio, per la parte residua del credito frazionato, si realizzerebbe un effetto inflattivo di moltiplicazione dei giudizi non rispondente al principio costituzionale della “durata ragionevole” del processo.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze