Cass. civ. n. 5485 del 2 maggio 2000

Testo massima n. 1


Con riguardo agli effetti della riforma della sentenza pretorile di reintegrazione del lavoratore licenziato, per le pretese restitutorie che sono limitate alla somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno valgono i principi ordinari, in base ai quali, se viene meno il fatto ingiusto — costituito dal licenziamento illegittimo — necessariamente viene meno anche il fatto che di esso è diretta conseguenza; invece sono irripetibili le retribuzioni riscosse o maturate fino alla sentenza d'appello dichiarativa della legittimità del licenziamento, in riforma della pronuncia di primo grado che lo aveva ritenuto illegittimo.

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