14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8263 del 17 giugno 2000
Testo massima n. 1
Le somme corrisposte dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegra nel posto di lavoro costituiscono, ex art. 18 legge n. 300 del 1970 [ nel nuovo testo introdotto dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 ], risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l’illegittimo licenziamento; pertanto, in caso di riforma della sentenza che dichiara l’illegittimità, venendo a cadere l’illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussistendo più obbligo di risarcimento a suo carico, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che per il nuovo testo dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.
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