14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8745 del 27 giugno 2000
Testo massima n. 1
L’art. 336 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 353 del 1990, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata [ le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma ], ma altresì l’immediata propagazione della conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata; ne consegue che la riforma in appello della sentenza che abbia accertato l’illegittimità di un licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore comporta non soltanto la caducazione dell’accertamento e dell’ordine ripristinatorio, ma altresì il venir meno della ricostituzione del rapporto di lavoro provvisoriamente riaffermata da quell’ordine e la restituzione al licenziamento della sua piena efficacia estintiva fin dalla data della sua intimazione.
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