14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25143 del 14 ottobre 2008
Posted at 17:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
Allorché venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest’ultimo.
[adrotate group=”17″]