14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9308 del 22 aprile 2011
Testo massima n. 1
Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, il ricorso incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza; conseguentemente, nelle cause inscindibili esso è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte; del pari, il gravame incidentale tardivo è ammissibile anche se proposto contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione.
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