14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2208 del 16 febbraio 2012
Testo massima n. 1
In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione [ nella specie, l’appello ] e la sua conoscenza assolvono alla funzione di “litis denuntiatio”, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza.
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