14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 18153 del 9 settembre 2004
Testo massima n. 1
La proroga del termine annuale di impugnazione della sentenza, disposta dall’art. 328, terzo comma, c.p.c. con riguardo ai casi di morte o perdita della capacità della parte [ o del suo legale rappresentante ] previsti dal richiamato art. 299, non è suscettibile di estensione anche all’ipotesi di morte del procuratore della parte stessa, poiché, avuto riguardo alla natura del detto termine lungo [ stabilito dall’art. 327 c.p.c. quale limite temporale invalicabile rispetto alla possibilità di impugnazione delle sentenze ], non è dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessità di consentire l’agevole esercizio del diritto di difesa [ obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso del termine breve di cui all’art. 325: cfr. Corte Cost. sent. n. 41 del 1986 ], che giustifichi in via interpretativa l’indicata estensione.
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