14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11394 del 19 dicembre 1996
Testo massima n. 1
In caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo. Ove ciò non avvenga — in quanto l’appello sia proposto nei confronti della parte deceduta, dopo che il procuratore di questa abbia notificato la sentenza di primo grado senza specificare se a nome degli eredi della predetta parte e, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire alla controparte di proporre appello contro di essi — si verifica una nullità dell’impugnazione che è suscettibile di sanatoria [ con effetto, nell’ipotesi, esclusivamente ex nunc, a norma dell’art. 164 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990, trattandosi di causa pendente al 30 aprile 1995 ] per effetto della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale d’impugnazione [ operante, nella specie, in quanto la descritta notificazione della sentenza impugnata non era idonea a far decorrere il termine «breve» ]. È, invece, inammissibile il ricorso per cassazione che, nell’indicata ipotesi, venga indirizzato nei confronti della parte deceduta, in quanto diretto contro persona diversa da quelle [ gli eredi di detta parte ] che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo che nell’intestazione della sentenza d’appello continui a figurare, per mero errore materiale, l’indicazione della parte defunta.
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