14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 134 del 9 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, quest’ultima deve proporsi nei confronti dei soggetti che siano parti sostanziali interessate alla controversia e al processo; qualora nella notificazione della sentenza non si specifichi se tale attività viene svolta a vantaggio degli eredi, e non si forniscano gli elementi per proporre appello contro di essi, l’impugnazione proposta contro la parte defunta è nulla, ma la nullità è sanabile e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della sua prima notificazione [ ai sensi dell’art. 164 c.p.c., terzo comma ] per effetto della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale per proporre impugnazione.
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