14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3933 del 22 settembre 1989
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di distruzione totale di un edificio in condominio, venendo meno, per mancanza dell’oggetto, sia i diritti reali esclusivi sulle singole porzioni immobiliari sia il condominio, residua un regime di comunione pro indiviso tra gli ex condomini sull’area di risulta in ragione dell’entità della quota a ciascuno di essi appartenente sull’edificio distrutto, con la conseguenza che, in caso di ricostruzione dell’edificio, anche se di volumetria superiore a quella del precedente [ nella specie, per realizzazione di una sopraelevazione ], per il principio dell’accessione [ art. 934 c.c. ], ciascuno dei comunisti acquista la proprietà di una quota ideale di esso corrispondente a quella spettantegli sul fondo, a meno che gli effetti dell’accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati in conseguenza di accordo tra le parti.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]