14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10314 del 3 ottobre 1991
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di perimento totale di un edificio in condominio, il condominio viene meno e permane soltanto la comunione sul suolo con la conseguenza che nel caso in cui il fabbricato venga ricostruito come era in precedenza, si ripristina il condominio, mentre ove venga ricostruito in maniera diversa ad iniziativa di alcuni soltanto dei condomini, il condominio stesso non rinasce e quanto edificato costituisce invece un’opera realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla disciplina della accessione e quindi da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo [ a meno che non se ne chieda, ai sensi dell’art. 2933 c.c., la demolizione ].
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