Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10130 del 14 maggio 2005

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10130 del 14 maggio 2005

Testo massima n. 1

L’allegazione da parte dell’interventore in appello della qualità di litisconsorte necessario pretermesso, con la richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza pronunciata in primo grado senza la sua partecipazione al processo, basta a determinare l’ammissibilità dell’intervento, senza che si richieda anche la denuncia dell’ingiustizia, nel merito, della sentenza conclusiva di quel procedimento, essendo il pregiudizio di cui all’art. 404, primo comma, c.p.c. insito in detta mancata partecipazione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze