14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5992 del 17 aprile 2012
Testo massima n. 1
L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare [ salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico ], sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato [ fattispecie relativa a sentenza del Tribunale Superiore delle Acque che, rigettando il ricorso avverso il divieto di navigazione a motore, aveva ritenuto la propria giurisdizione sul presupposto della natura pubblica del lago, avversata invece dagli interventori “ad adiuvandum” dei ricorrenti che lo ritenevano privato ].
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