14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 13276 del 28 maggio 2013
Testo massima n. 1
Quando successivamente alla pubblicazione di una sentenza di merito [ e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell’eventuale giudizio di impugnazione ], si verifica la morte [ o la perdita della capacità di agire ] della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, l’evento potenzialmente interruttivo incide non più sul processo [ determinandone l’interruzione ], ma sul termine per la proposizione dell’impugnazione. Quest’ultima va proposta nei confronti del successore e, se rivolta alla parte originaria, è affetta da nullità rilevabile d’ufficio a norma dell’art. 164, comma primo, c.p.c. [ errata identificazione del soggetto passivo della “vocatio in ius” ], suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del successore universale [ o del soggetto comunque legittimato ], con effetti “ex nunc” [ cioè con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte ], a norma dell’art. 164 vecchio testo, per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e processuale, per le controversie iniziate successivamente, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall’art. 9 della legge n. 353 del 1990.
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